Ordinanza — n. 23271/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALetto il ricorso di Ruan Victor Fonseca Teixera; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina aggravata e la mancata assunzione di una prova decisiva - non è consentito poiché, da un lato, risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dall'altro, è articolato esclusivamente in fatto e sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti e, pertanto, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato i plurimi elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto (si vedano le pag. 6-8 della sentenza impugnata) e che tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; che, inoltre, con particolare riferimento alla doglianza relativa alla mancata acquisizione delle conversazioni intercorse tra l'odierno ricorrente e la Merlini, va ribadito il principio affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01); nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha correttamente considerato il quadro probatorio sufficiente, completo e costituito da elementi già idonei a condurre all'affermazione di responsabilità; osservato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto sussunto nel delitto di cui all'art. 628 cod. pen. anziché in quello di cui all'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una motivazione (cfr. pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 628 cod. pen, art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 23271/2025 — snpen · Corte di Cassazione: che, mediante corretti argomenti logici e giuridici, dà conto adeguatamente della sussistenza del delitto ascritto, sia richiamando i singoli elementi a sostegno del giudizio di responsabilità in tal senso, sia affermando la mancata produzione, da parte dell'imputato, di elementi in grado di supportare la sua versione alternativa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONSECA TEIXEIRA RUAN VICTOR nato il 19/06/1998 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ruan Victor Fonseca Teixera; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina aggravata e la mancata assunzione di una prova decisiva - non è consentito poiché, da un lato, risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dall'altro, è articolato esclusivamente in fatto e sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti e, pertanto, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato i plurimi elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto (si vedano le pag. 6-8 della sentenza impugnata) e che tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; che, inoltre, con particolare riferimento alla doglianza relativa alla mancata acquisizione delle conversazioni intercorse tra l'odierno ricorrente e la Merlini, va ribadito il principio affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01); nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha correttamente considerato il quadro probatorio sufficiente, completo e costituito da elementi già idonei a condurre all'affermazione di responsabilità; osservato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto sussunto nel delitto di cui all'art. 628 cod. pen. anziché in quello di cui all'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una motivazione (cfr. pag.
8) che, mediante corretti argomenti logici e giuridici, dà conto adeguatamente della sussistenza del delitto ascritto, sia richiamando i singoli elementi a sostegno del giudizio di responsabilità in tal senso, sia affermando la mancata produzione, da parte dell'imputato, di elementi in grado di supportare la sua versione alternativa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co