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Ordinanza — n. 23270/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against robbery conviction, upholding violence element and aggravated circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23270/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Giunta and Ferraiuolo inadmissible, rejecting their challenge to the robbery conviction. The appellants argued that the violence required for robbery was absent and that the aggravated circumstance of multiple perpetrators was incorrectly applied. The court ruled that the lower court correctly identified the use of force sufficient to produce physical coercion and properly applied the specific provision regarding the presence of multiple people.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.; Art. 112, comma 1, n. 1 cod. pen.: The use of even reduced force sufficient to produce physical coercion integrates robbery, and the aggravated circumstance of multiple perpetrators applies when more than one person is present.

Parole chiave

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Robbery Conviction Violence Element Multiple Perpetrators Inadmissible Appeals Physical Coercion rapina qualificata reati violenti tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.
pen., attesa la presenza di sole due persone e non cinque come richiesto dal dettato normativo, è manifestamente infondata atteso che la circostanza aggravante contestata ed applicata è quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n.
Art. 112, comma 1, n. 1 cod. pen.
263307 - 01); considerato che la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso che lamenta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 46931 del 25/10/2022, Seferovic
Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino
Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIUNTA JESSICA nato a VIGEVANO il 16/06/1992 FARRAIUOLO CARLO nato a PAVIA il 27/05/1992 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Jessica Giunta e Ferraiuolo Carlo presentati con un unico atto; ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina impropria aggravata, lamentando, in particolare, l'assenza dell'elemento della violenza non integrata da un mero strattonamento, dovendosi ritenere configurato, invece, un furto tentato in luogo della rapina, è manifestamente infondato avendo il giudice di appello correttamente ritenuto sussistente gli elementi costitutivi del delitto di rapina (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), in conformità ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «ai fini dell'integrazione del reato di rapina, è sufficiente l'utilizzo da parte dell'egente di un pur ridotto coefficiente di forza impeditiva contro il soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica, assoluta o relativa» (Sez. 6, n. 46931 del 25/10/2022, Seferovic, Rv. 284021 - 01;

Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307 - 01); considerato che la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso che lamenta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1 cod. pen., attesa la presenza di sole due persone e non cinque come richiesto dal dettato normativo, è manifestamente infondata atteso che la circostanza aggravante contestata ed applicata è quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. la quale si riferisce alla simultanea presenza di più persone e, pertanto, risulta integrata nel caso di specie, come correttamente affermato dal giudice di appello a pag. 5 della sentenza impugnata; osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in ordine all'applicazione della pena base individuata in riferimento al delitto di rapina che, alla luce di quanto affermato nel primo motivo, non risulterebbe sussistente, è manifestamente infondato in ragione di quanto sopra precisato in merito alla piena integrazione di tutti gli elementi costitutivi del delitto di rapina; pertanto, può ritenersi corretta l'individuazione della pena base del delitto di rapina impropria su cui effettuare gli aumenti a titolo di continuazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila \ciascuno-) in favore della Cassa delle ammende. Così deciso