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Ordinanza — n. 23090/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as withdrawn and generic; appellant ordered to pay court costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23090/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant, Eupremio Marangi, had previously withdrawn his appeal regarding a conviction for evasion, rendering the new filing generic and without merit. Consequently, the court rejected the request for a retrial on the grounds of withdrawal and lack of specific legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal declared withdrawn by the appellant is inadmissible if the subsequent filing is generic and lacks specific grounds for review.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal generic appeal inadmissibility evasion conviction procedural costs court fine assessment evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
37015/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
37015/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANGI EUPREMIO nato a BRINDISI il 09/03/1988 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 37015/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. (condanna per i reati di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di colpevolezza; Ritenuto il motivo inammissibile perché rinunciato e comunque del tutto generico Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025.