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Ordinanza — n. 23089/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and lack of legal permission under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23089/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Corona inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Corona challenged a lower court's sentencing regarding attempted theft, arguing for specific legal qualifications and mitigating circumstances. The court rejected these arguments because the appeal relied on generic grounds and was not permitted by law under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals must be based on specific legal grounds permitted by law; generic arguments or those lacking statutory permission result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds criminal procedure code statutory permission procedural costs attempted theft Cassation appeal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 56 - 624-625 - 337 cod. pen.
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Ritenuti i motivi inammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORONA ROBERTO nato a NAPOLI il 13/05/1993 avverso la sentenza del 23/09/2024 del TRIBUNALE di LATINAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36970/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (applicazione di pena per i reati previsti dagli artt. 56 - 624-625 - 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla qualificazione giuridica dei fatti in relazione al tentato furto, alla sussistenza della circostanza aggravante contestata, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuti i motivi inammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. perchè non consentiti dalla legge, e, dall'altra, del tutto generici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 20