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Ordinanza — n. 23088/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal basis and generic qualification arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23088/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant sought acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and challenged the legal qualification of facts under Article 337 of the Penal Code. The court rejected these grounds because the request for acquittal was not permitted by law and the qualification arguments were deemed entirely generic.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 337 c.p. Appeals based on non-permitted acquittal requests or generic factual qualifications are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic qualification acquittal request procedural costs Cassazione Roma spese di difesa condono delle spese procedurali desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 et seq. of the Code of Criminal Procedure
Art. 341 bis of the Penal Code
Art. 337 of the Penal Code
pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e, quanto, al delitto di cui all'art. 337 cod.
Art. 129 of the Code of Criminal Procedure
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, non consentiti dalla legge (richiesta di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 337 cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e, quanto, al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., alla qualificazione giuridica dei fatti;
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, non consentiti dalla legge (richiesta di proscioglimento ex art. 129 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARHOUMI OUSSEMA nato il 29/01/2001 avverso la sentenza del 27/09/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato av2o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36923/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (applicazione di pena per i reati previsti dagli artt. 341 bis - 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e, quanto, al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., alla qualificazione giuridica dei fatti;

Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, non consentiti dalla legge (richiesta di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e, dall'altra, del tutto generici (qualificazione giuridica del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannala ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 marzo 20