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Ordinanza — n. 23086/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic arguments already evaluated by first-instance judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23086/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131 bis and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of the first-instance judgment. Consequently, the court rejected the appeal because the substantive issues had already been adequately evaluated by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals containing arguments that are merely repetitive of the first-instance judgment or objectively generic are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive censure non-punishment mitigating circumstances procedural costs Cassa delle ammende concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
36867/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art.
Art. 131 bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio;
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
36867/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art.
art. 131 bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SODARO EMANUELE nato a TERMINI IMERESE il 18/07/2000 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36867/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio;

Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generici (le circostanza attenuanti generiche sono state riconosciute già all'esito del giudizio di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 marzo 20