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Ordinanza — n. 23084/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible for being generic and repetitive of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23084/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Sorrentino and Zirolo inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged a conviction for the crime in Article 368 of the Penal Code, arguing issues regarding evidence evaluation, intent, sentencing, and mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they merely reproduced criticisms already adequately assessed by the trial judges and were substantively generic, failing to confront the specific reasoning of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they are merely reproductive of censure already adequately evaluated by the judges of the merits and substantially aimed at soliciting a different evaluation of evidence and a different reconstruction of facts, or if they are objectively generic with respect to the motivation of the appealed judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic arguments repetitive censure Article 368 penal code court costs and fine falsa dichiarazione della parte prove inattendibili reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
36840/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 368 cod. pen
36840/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SORRENTINO VINCENZO nato a TORRE DEL GRECO il 27/02/1955 ZIROLLO DOMENICA nato a TORRE DEL GRECO il 07/08/1962 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36840/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza del dolo, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio e, quanto a Sorrentino, del beneficio della sospensione condizionale della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo