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Ordinanza — n. 23083/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive regarding criminal liability and intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23083/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued regarding criminal liability and intent, but the court found the grounds merely repetitive of lower court assessments and objectively generic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of criticisms already adequately evaluated by the trial judges or if it is objectively generic and does not confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal liability appeal generic grounds inadmissibility repetitive censure rejection intent dolo assessment court costs and fine allontanamento nonostante motivi di salute aiuto all'evasione di detenuti aiuto immediato

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
36804/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 385 cod. pen
36804/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA PAOLO nato a PALERMO il 14/02/1971 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36804/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla sussistenza del dolo; Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025.