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Ordinanza — n. 23082/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23082/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23082/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMO PAOLO nato a CARINI il 26/09/1979 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36800/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza dello stato di necessità e del dolo, alla sussistenza della imputabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio, alla ritenuta recidiva;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 23082/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 36800/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza dello stato di necessità e del dolo, alla sussistenza della imputabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio, alla ritenuta recidiva;

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento rischio d'emigrazione partenza volontaria persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
36800/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
art. 131 bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza dello stato di necessità e del dolo, alla sussistenza della imputabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMO PAOLO nato a CARINI il 26/09/1979 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36800/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza dello stato di necessità e del dolo, alla sussistenza della imputabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio, alla ritenuta recidiva;

Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo