Italian Court dismisses appeal as generic and non-comparable to lower court's detailed reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for the offense in Article 337 of the Penal Code and challenged the administrative illegality under Article 192 of the Road Code. The court rejected these claims because they merely repeated criticisms already adequately evaluated by the lower court and were too generic to confront the specific reasoning provided in the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive arguments are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FALCO EMANUELE nato a NAPOLI il 28/03/1989 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36777/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla mancata configurabilità dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 192 Codice della Strada, alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 3 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2