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Ordinanza — n. 23078/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and fails to confront the lower court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23078/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the application of a specific security measure, but the court found the appeal objectionably generic because it did not specifically confront the reasoning of the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is objectively generic and fails to confront the specific reasoning of the appealed judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds failure to confront security measure procedural costs misura di contenzione evasione all'obbligo di contribuzione misura di sicurezza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
36770/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 385 cod. pen
36770/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAISTO ELISABETTA nato a MUGNANO DI NAPOLI il 30/09/1974 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 36770/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati il motivo di ricorso, relativo all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata; Ritenuto il motivo inammissibile perchè obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025.