Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding sentencing mitigation comparison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of mitigating circumstances compared to the lower court's judgment. The court rejected this because the arguments merely repeated criticisms already addressed by the trial judges and were too generic to engage with the specific reasoning of the appealed decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 337 c.p.p.: Appeals that merely reproduce criticisms already evaluated by the trial court and are substantively generic regarding the judgment's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIRONE FABIO nato a PALERMO il 22/07/1986 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36761/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 624- 625 - 337); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 337. pen., al giudizio di comparazione delle ritenute circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 3 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2