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Ordinanza — n. 23073/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic; appeal lacks specific confrontation with lower court's recidivism reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23073/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to specifically confront the reasoning of the Court of Appeal regarding recidivism. The appellant argued for a finding of recidivism under Article 385 of the Penal Code, but the lower court's decision was deemed sufficiently motivated without needing further confrontation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are objectively generic and do not specifically confront the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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recidivism appeal generic grounds inadmissible appeal Art. 385 penal code specific confrontation allontanamento nonostante motivi di salute inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
36728/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 385 cod. pen
36728/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSSENTE ANTONIO nato a NAPOLI il 13/08/1999 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36728/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva; Ritenuto il motivo inammissibile perchè obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025.