Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive, rejecting civil liability claim against defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of evidence and facts regarding civil liability, but the court found these arguments merely repetitive of lower court assessments and objectively generic. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide specific grounds for re-evaluating the judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; Art. 370 cod. proc. civ.: Appeals must be specific and not merely repetitive; generic arguments regarding evidence evaluation do not justify reopening the case if the lower court's reasoning is already adequately addressed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA GIUSEPPE MICHELE nato a ULM( GERMANIA) il 19/03/1971 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36714/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, le conclusioni della parte civile (condanna ai fini civili per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità ai fini civili, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi ai fini della domanda risarcitoria;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 5 es seguenti sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto, in ragione del contributo in concreto offerto, di non dover procedere alla liquidazione delle spese per il grado di giudizio in favore della parte civile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marz