Ordinanza — n. 23064/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PARDO ANDREA nato a TERMOLI il 07/02/1974 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36623/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 - 582 - 635 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per tutti i reati e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, quanto delitto di danneggiamento, della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 23064/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 36623/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 - 582 - 635 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per tutti i reati e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, quanto delitto di danneggiamento, della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PARDO ANDREA nato a TERMOLI il 07/02/1974 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36623/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 - 582 - 635 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per tutti i reati e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, quanto delitto di danneggiamento, della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pag. 2 e ss. sentenza impugnata e sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo