Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive regarding evasion conviction and non-punishability claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for evasion and claimed non-punishability under Article 131 bis of the Penal Code, but the court found these arguments merely repetitive of lower court assessments and too generic to challenge the factual findings. Consequently, the court rejected the request for a different evaluation of evidence or facts without specific grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals that merely reproduce criticisms already adequately evaluated by the trial judges or are substantively generic regarding the motivation of the contested judgment are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMABILE GUERINO nato a CAVA DE TIRRENI il 22/09/1992 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36616/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del dolo, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pag. 3 e ss. sentenza impugnata e sentenza di primo grado con particolare riguardo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo