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Ordinanza — n. 23062/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive, citing prior merit judgment analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23062/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of evidence and the weight of mitigating circumstances versus recidivism. The court rejected these grounds because the arguments merely reproduced criticisms already adequately addressed in the lower court's detailed reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive arguments that do not challenge the factual or legal basis of the judgment are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive censure merit judgment recidivism evaluation violenza contro le autorità reati violenti crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAAMALLAH RAMZI nato il 09/02/1986 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36586/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, (condanna per i reati previsti dagli artt. 336- 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per entrambi i reati, alla valutazione delle prove, al mancato riconoscimento della prevalenza della circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva;

Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pag. 3 e ss. sentenza impugnata e sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo