Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23061/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for evasion as generic grounds fail to address sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23061/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gian Luigi Caruso inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued for generic mitigating circumstances regarding his conviction for evasion, but the court found these grounds objectively generic and unrelated to the specific reasoning in the lower court's judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are objectively generic and do not specifically confront the factual or legal reasoning provided in the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds appeal evasion conviction mitigating circumstances procedural inadmissibility Cassation review attenuazione della pena evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO GIAN LUIGI nato a SIRACUSA il 22/11/1990 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36580/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (pag. 4. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025.