Italian Court dismisses appeals as generic and repetitive regarding criminal liability and non-punishability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by three individuals inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants argued regarding criminal liability, the victim's conduct, and the application of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely reproduced criticisms already evaluated by the lower court and were substantively generic without engaging with the specific reasoning of the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: Appeals that are merely repetitive of lower court evaluations or substantively generic regarding the judgment's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAUSEI FRANCO nato a GROTTAMMARE il 24/07/1951 GIACCHETTO VINCENZA nato a SCIACCA il 30/06/1955 CANDELORO ALESSANDRO nato a LUCERA il 31/05/1960 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36507/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, la memoria dell'imputato e le conclusioni della parte civile (condanna per i reati previsti dagli artt. 392 - 393 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al comportamento della persona offesa, alla valutazione delle prove, alla ipotizzata scrinninante, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 3 e ss. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, in ragione del contributo in concreto offerto, di non dover procedere alla liquidazione delle spese del grado di giudizio in favore della costituita parte civile; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 m