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Ordinanza — n. 23058/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-comparable to lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23058/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific comparison with the lower court's reasoning. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the grounds merely repetitive of the appellate court's already correct assessments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is objectively generic and does not specifically confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds resistance to public official procedural costs Corte di Cassazione motivi di cassazione attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANASSI GIACOMO nato a BOLOGNA il 21/05/1977 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36504/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure correttamente valutate dalla Corte e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (pag.

3. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 202