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Ordinanza — n. 23055/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23055/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a non-punishability cause under Article 131 bis of the Penal Code, but the court found the appeal generic and merely repetitive of the lower court's already evaluated censure. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a specific confrontation with the reasoning of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Criminal appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic appeals merely reproducing censure are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 131 bis penal code generic appeal grounds repetitive censure rejection procedural costs award aiuto all'evasione di detenuti espatrio illegale insufficiente inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
36451/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
36451/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAKIROSKI RASIM nato il 27/11/1989 avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36451/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (pag. 3 sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2