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Ordinanza — n. 23054/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court's already evaluated evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23054/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of evidence and the existence of an aggravating circumstance, but the court found these arguments merely repetitive of the lower court's already assessed censure. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide specific grounds to confront the lower court's detailed reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 61 n. 5 cod. pen.: Appeals that are merely reproductive of censure already adequately evaluated by the trial judges and substantively aimed at soliciting a different evaluation of evidence are inadmissible if they are objectively generic with respect to the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive censure evidence evaluation procedural costs Cassa delle ammende lower court reasoning azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
36425/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 393, aggravato ai sensi dell'art.
Art. 61 n. 5 cod. pen.
393, aggravato ai sensi dell'art. 61, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA PIETRA DAVIDE nato a ROMA il 28/04/1981 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36425/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 393, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza dell'aggravante, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuto i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 3 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo