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Ordinanza — n. 23051/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on prescription and sentencing as inadmissible due to prior annulment and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23051/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Todisco and Mariani inadmissible regarding prescription and sentencing. The court ruled that the first appeal was barred because a prior annulment judgment had already established irrevocable liability for the crime, while the second appeal was rejected for being too generic to address the lower court's specific reasoning. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals are inadmissible if the Court of Cassation has previously declared irrevocable liability in an annulment judgment, or if the appeal grounds are objectively generic and fail to confront the specific motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility irrevocable liability annulment generic appeal grounds prescription defense failure sentencing review limits Cassa delle ammende procedural costs order reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TODISCO DOMENICA nato a ROCCASECCA il 14/12/1954 MARIANI ALESSIA nato a CASSINO il 28/10/1981 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 36350/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata in sede di giudizio di rinvio (condanna per il reato previsto dagli artt. 633- 639 bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e alla rideterminazione della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perchè, quanto al primo, la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, aveva dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità quanto al reato per cui si procede, e, quanto al secondo, perchè obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (pagg. 1 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsa devono essere dichiarata inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo