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Ordinanza — n. 23028/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23028/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded and lacked specific legal or factual support. The appellant merely complained of a procedural violation without articulating specific reasons or analyzing the lower court's arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and assertive without specific legal or factual arguments supporting the alleged violation.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Art. 129 CPP generic grounds court costs and fine testimonianza inattendibile mancata prova di parzialità lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità, limitandosi il ricorrente, in poche righe, a lamentare la mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. senza alcuna spe- cificazione dei motivi che sorreggono tale sua convinzione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
art. 129 cod. proc. pen
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità, limitandosi il ricorrente, in poche righe, a lamentare la mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUTIGNANO TOMMASO DOMENICO nato a BIELLA il 30/11/1991 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; -dr • -1 N. 10728/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Putignano Tommaso Domenico ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo nullità della sentenza per violazione dell'art.129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I profili di doglianza sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità, limitandosi il ricorrente, in poche righe, a lamentare la mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. senza alcuna spe- cificazione dei motivi che sorreggono tale sua convinzione.

Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità, avendo dato atto 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così