Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-appealable ground regarding legal qualification error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vladimiro De Filippis's appeal inadmissible because it relied on a ground not permissible in the final instance. The defendant argued that the lower court's sentencing violated Article 129 of the Criminal Procedure Code by failing to grant acquittal, while the prosecution had previously accepted a plea agreement. The Court ruled that appeals against plea sentencing are strictly limited to specific grounds, and a general claim of legal qualification error is only admissible if it constitutes a manifest error immediately evident from the indictment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea sentencing are limited to specific grounds, and claims of legal qualification error are inadmissible unless they constitute a manifest error immediately evident from the indictment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FILIPPIS VLADIMIRO nato a TARANTO il 03/02/1979 avverso la sentenza del 28/02/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vladimiro De Filippis ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Taranto ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo il vizio di motivazione in quanto contraddittoriamente e illogicamente è stato ritenuto che non ricorressero gli estremi per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod proc. pen.
2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
In particolare, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gannal Eid Sayed Ahmed Ahmed, Rv. 283023).
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025 La Contiera est.