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Ordinanza — n. 23016/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justifiable legal qualification error under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23016/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it relied on a ground not admissible in the legality phase. The appellant challenged a sentencing judgment based on an alleged erroneous legal qualification of the facts, arguing the act did not exist. The court ruled that such challenges are limited to manifest errors where the qualification is immediately obvious and eccentric to the charges, rejecting this specific argument as non-autosufficient.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against settlement ratifications are limited to specific grounds, and alleged errors in legal qualification are admissible only if they constitute a manifest error immediately evident from the charges and judgment.

Parole chiave

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erronea qualificazione giuridica patteggiamento ratificato errore manifesto inammissibilità ricorso codice di procedura penale gravi addebiti penali promozione dell'accusa penale esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co.
Art. 616, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
Legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 50
Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahnned Ahmed, Rv. 283023
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAGRAOUI MOUNIA nato il 13/04/1997 avverso la sentenza del 08/01/2025 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Mounia Chagraoui ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo lil vizio di motivazione con riferimento alla errata qualificazione giuridica del fatto ovvero per mancata assoluzione perché il fatto non sussiste.

2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiannento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

In particolare, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahnned Ahmed, Rv. 283023).

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025 La Confliliera est. La Presidente Maria Arena Dohatella Fe DEPOSITA