Cassation court dismisses appeal for non-punishment under Art. 131 bis due to excessive drug quantity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Scorza's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. Scorza argued that the quantity of drugs found did not warrant punishment under Article 131 bis of the Penal Code, but the appellate court rejected this claim based on the substantial weight of the seized substance. The Supreme Court affirmed that the lower court correctly exercised its discretion in assessing the social danger posed by the offense, finding no grounds to overturn the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court's assessment of non-punishment under Article 131 bis requires a complex evaluation of the specific case facts, including the quantity of drugs and the resulting social danger, which falls within the discretionary power of the trial judge and cannot be reviewed by the Court of Cassation unless the reasoning is manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORZA GIUSEPPE nato a CASSANO ALLO IONIO il 06/04/1991 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giuseppe Scorza ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Castrovillari in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990, così riqualificata l'originaria imputazione.
2. Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è inammissibile in quanto meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, con percorso argomentativo coerente e privo di vizi logico- giuridici, a cui il ricorrente non contrappone alcuna valida ragione di fatto o di diritto quanto, piuttosto, una lettura alternativa delle risultanze in atti.
3. Va in proposito ricordato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sull a tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1, co. 1, lett. c), d.
Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità dei contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi. La Corte territoriale ha posto l'accento sul dato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo pesante rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, e dalla quale erano ricavabili 78 dosi medie singole che per quanto siano state ritenute dal primo giudice suscettibili di inquadramento nella previsione di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 sono stati comunque tali da escludere, anche per l'allarme sociale destato dal pericolo all'offesa della salute pubblica l'inquadramento nell'alveo della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
3. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025 La igliera est. La Presidente Mari kresa Arena D