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Ordinanza — n. 23012/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal or factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23012/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Massimo Gerace inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Gerace challenged a second-instance confirmation of his conviction for two offenses under Article 95 of DPR n. 115/2002, arguing a defect in the lower court's reasoning. The court rejected this claim because the appeal relied on generic complaints without identifying specific legal errors or factual omissions in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 604 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are merely generic, failing to specify the precise legal or factual deficiencies in the contested decision that justify the review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal defect of motivation specific legal arguments procedural costs award motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 604 c.p.p.
artt. 95 d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Esso non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACE MASSIMO nato a CROTONE il 01/05/1968 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Massimo Gerace ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale locale con la quale era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni mesi dieci di reclusibne ed euro 400,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 95 d.P.R. n. 115/2002 commessi in data 11.4.2019 in due distinti procedimenti penali.

2. Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati né indica le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive. Esso non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

E' principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argonnentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese t/le/ns. 2-e processuali e della somma di euroyfn favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025 La Co 9Iiera est. r DEPOSITATA La Presidente Ma