Cassation court dismisses appeal against drug possession conviction, upholding evidence of trafficking intent based on quantity and defendant's financial status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Squillace inadmissible, confirming the lower court's conviction for drug possession. The appellate court found the defendant's economic conditions and unemployment incompatible with purchasing the seized marijuana quantity, thereby supporting an inference of trafficking intent alongside his prior convictions. The Supreme Court rejected the claim that possession alone proves trafficking, affirming that the specific quantity and defendant's circumstances legitimately strengthen the evidence of illicit distribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 e 75 T.U. Stup.; While possession exceeding the statutory limit alone does not prove trafficking, it may legitimately contribute to establishing such intent when combined with other indicia like the number of doses and the defendant's financial incompatibility with the quantity.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUILLACE FRANCESCO nato a CATANZARO il 14/10/1968 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 6 novembre 2024, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale locale nei confronti di Francesco Squillace in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di grammi 152,00 suddivisi in quattro involucri, mentre ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela per il reato di furto di energia elettrica.
2. Squillace propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione degli artt.73 e 75 T.U. Stup. nonché per vizio di motivazione per non avere i giudici di merito spiegato per quali ragioni fosse inverosimile la tesi difensiva della destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, dunque, inammissibile. Secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, la Corte di Appello ha rilevato che emblematico della destinazione allo spaccio è il fatto che non è stato dimostrato che il ricorrente fosse assuntore di significativi quantitativi di sostanza corrispondenti a quello recuperato (dallo stesso era possibile ricavare 935 dosi medie singole), circostanza meramente asserita dall'imputato le cui condizioni economiche, come dalle stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, erano incompatibili con l'acquisto del quantitativo in contestazione.
Piuttosto le riferite condizioni economiche e il suo stato di disoccupazione, hanno indotto la Corte a ipotizzare che il ricorrente traesse illecite fonti di sostentamento anche dall'attività di spaccio, valorizzando, sul punto anche le precedenti condanne per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Si tratta di decisione immune da vizi in quanto conforme all'orientamento interpretativo della Corte di legittimità, che ha ripetutamente affermato il principio per cui, sebbene il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73 T.U.
Stup. da solo non costituisca prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi indiziari, tale conclusione; va, peraltro, sottolineato che il valore indiziario della destinazione allo spaccio del quantitativo di sostanza stupefacente detenuto si accresce in proporzione all'aumentare delle dosi ricavabili (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv.260991; Sez.6, n.11025 del 06/03/2013, De Rosa, Rv. 255726; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Delugan, Rv. 242923).3.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025 La Co liera est. La Presidente Maria sa Arena Do atella Fe nt DEPOSIT