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Ordinanza — n. 23006/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding mandatory substitution of short prison sentences with fines under Art. 58 L. 689/1981.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23006/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly refused to substitute a short prison sentence with a fine. The appellant argued for substitution under Article 56-quater of Law 689/1981, but the court found the appeal's arguments were merely reiterations of issues already properly assessed by the appellate judge. The decision emphasized that refusing substitution requires a specific prognostic assessment of the convict's risk of reoffending, which the lower court adequately addressed based on the defendant's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 58 comma 1 legge 689/1981; Art. 133 cod. pen.: The judge must conduct a discretionary balance between the rehabilitative potential of substitute penalties and the need for effective punishment, requiring a specific prognostic assessment of the convict's risk of reoffending to justify non-substitution.

Parole chiave

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substitute penalties prison sentence substitution prognostic assessment rehabilitative potential effective punishment inadmissible appeal discretionary judgment azione intesa alla dichiarazione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 58 comma 1 legge 689/1981
È stato anche condivisibilmente osservato che, quanto all'inserimento, nel testo dell'art. 58, comma 1, seconda parte, I.
Art. 133 cod. pen.
286449 - 01, con riguardo all'assetto normativo precedente alla novella del 2022, ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 20-bis cod. pen.
Art. 56-quater I. 689/81
Ariel Mroczkowski ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva irrogata con quella pecunia- ria ex art. 56-quater I. 689/81.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
articolo 20-bis cod. pen
In sentenza, correttamente, si rileva che, per la disciplina delle pene sostitu- tive l'articolo 20-bis cod. pen.
articolo 58, comma 1 legge 689/1981
Ai sensi dell'articolo 58, comma 1 legge 689/1981, le pene sostitutive della pena detentiva possono essere applicate "quando risultano più idonee alla riedu- cazione del condannate e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assi- curano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
articolo 337 c.p
Nel certificato del suo casellario giudiziale cam- peggia una condanna per concorso in omicidio volontario, affiancata da numerosi reati contro la persona, come le lesioni dolose e la rissa, o comunque caratterizzati dall'esercizio effettivo di violenza, come la resistenza ex articolo 337 c.p.
articolo 635 c.p
e il dan- neggiamento ex articolo 635 c.p.
art. 133 cod. pen
Ebbene, nel provvedimento sottoposto all'esame del Collegio, il giudice di se- condo grado ha valutato in modo attento la negativa prognosi, parametrandola agli indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 26557 del 20/06/2024
sul tema Sez. 4, n. 26557 del 20/06/2024, Rv.
Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024
Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, Rv.
Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic
689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se mo- tivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottopo- sto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MROCZKOWSKI ARIEL nato il 17/09/1981 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 10027/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Ariel Mroczkowski ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva irrogata con quella pecunia- ria ex art. 56-quater I. 689/81. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato riguardante la mancata sosti- tuzione della pena detentiva con quella pecuniaria richiesta dalla difesa è logica, coerente e corretta in punto di diritto.

3. Come ricorda la sentenza impugnata, nelropporsi al motivo d'appello, la Procura Generale aveva evidenziato, al pari della sentenza di primo grado, i pre- cedenti dell'imputato, anche recenti fino al 2022, e la reiterazione della condotta, accertata a breve distanza di tempo. E la sentenza di primo grado valorizza in tal senso anche l'esecuzione in corso della detenzione domiciliare per precedenti titoli esecutivi. In sentenza, correttamente, si rileva che, per la disciplina delle pene sostitu- tive l'articolo 20-bis cod. pen. rinvia alla legge 689/1981, riformulata dal d.lgs. 150/2022, che infatti costituisce disciplina più favorevole al reo, applicabile su base intertemporale ex articolo 2, comma 4, cod. pen., in assenza di applicazione della sospensione condizionale della pena (cfr. sul tema Sez. 4, n. 26557 del 20/06/2024, Rv. 286677 - 01;

Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, Rv. 286751 - 01). Ai sensi dell'articolo 58, comma 1 legge 689/1981, le pene sostitutive della pena detentiva possono essere applicate "quando risultano più idonee alla riedu- cazione del condannate e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assi- curano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato".N. 10027/2025 R.G. Ebbene, per la Corte territoriale, nella specie, è innanzitutto certo che la pena pecuniaria sostitutiva non risulterebbe idonea alla rieducazione del condannato, che non ha offerto alcun elemento sulla propria garanzia generica a presidio delle obbligazioni pecuniarie, non risulta dotato di consistenze patrimoniali sulla base degli atti di questo procedimento, non è mai stato presente in udienza quindi per il fatto per cui si procede non ha mai interagito con organi giudicanti e neppure, per quanto consta, con quelli requirenti, non ha in sostanza offerto garanzia sul piano personologico che egli sarebbe in grado di comprendere la gravità del disva- lore dell'atto commesso in assenza di una restrizione della libertà personale.

Ciò per i giudici di appello rileva appunto ai fini della garanzia del "rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena" (Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, Rv. 286771 - 01), non ai fini della prognosi di adempimento dell'ob- bligazione pecuniaria, a proposito della cui possibilità vi è contrasto in giurispru- denza di legittimità, costante essendo la sola affermazione che la pena sostitutiva può essere disposta anche nei confronti di imputati in condizioni economiche disa- giate: una tesi afferma che la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce sol- tanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, Rv. 286771 - 01 e precedenti conformi), mentre quella opposta rife- risce la prognosi di adempimento anche all'obbligazione pecuniaria (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Rv. 286318 —01 e precedenti conformi).

In sentenza si evidenzia anche, in via concorrente con quanto precede, che l'imputato ha mostrato a più riprese la propria insensibilità all'ordinamento penale, proprio laddove esso riproduce le regole più basilari di convivenza, a partire dall'ancestrale neminem laedere. Nel certificato del suo casellario giudiziale cam- peggia una condanna per concorso in omicidio volontario, affiancata da numerosi reati contro la persona, come le lesioni dolose e la rissa, o comunque caratterizzati dall'esercizio effettivo di violenza, come la resistenza ex articolo 337 c.p. e il dan- neggiamento ex articolo 635 c.p. La risalenza di alcune di tali condanne non ne fa venire meno, nel loro complesso, 4.

Il provvedimento impugnato opera, pertanto, un corretto governo dei con- solidati principi in materia affermati da questa Corte di legittimità. Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 - 01, con riguardo all'assetto normativo precedente alla novella del 2022, ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, ie modalità del fatto per il quale N. 10027/2025 R.G.

è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 — 01). Ebbene, tale principio, come ricorda Sez. 7, ord. n. 11652 dell'11/03/2025, Kamal, non mass. può essere applicato anche alle pene sostitutive come configu- rate dal legislatore della riforma, in quanto la disciplina normativa introdotta con- tinua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai para- metri di cui al cit. art. 133 (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione).

La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata, quindi, agli stessi criteri previsti dalla legge per la determina- zione della pena, ed il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art.133 cod. pen., sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 - 01; Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006;

Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, Rv. 247853).

5. È stato anche condivisibilmente osservato che, quanto all'inserimento, nel testo dell'art. 58, comma 1, seconda parte, I. 689 del 1981, nell'ambito della pree- sistente ipotesi di non concedibilità della sostituzione, del riferimento alla necessità che vi siano "fondati motivi" per ritenere che le prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive richieste non saranno adempiute dal condannato, deve evidenziarsene la ragione. Si tratta di un richiamo normativo volto a sottolineare l'esigenza di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, in un'ottica di salvaguardia dei beni giuridici penalmente pro- tetti.

In altre parole, ci si trova dinanzi ad un esplicito monito normativo diretto al giudice, affinché bilanci adeguatamente in concreto le predette esigenze; un mo- nito che si risolve in un corrispondente obbligo di congrua motivazione. Ebbene, nel provvedimento sottoposto all'esame del Collegio, il giudice di se- condo grado ha valutato in modo attento la negativa prognosi, parametrandola agli indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen. e, nella specie, in particolare, al com- portamento dell'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, quali fattori di convincimento razionale dell'ostacolo a prevedere un favorevole esito dell'applicazione di una delle pene sostitutive richieste.

Va ricordato che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussi- stenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive N. 10027/2025 R.G. della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se mo- tivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottopo- sto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716). In conclusione, deve affermarsi che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considera- zione, tra l'altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali.

I "fondati motivi" che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma primo, seconda parte, I. n. 689 del 1981, espri- mono la necessità di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanziona- torie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in