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Ordinanza — n. 22999/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds regarding recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22999/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a reproduction of arguments already fully examined and dismissed by the lower court. The appellant argued against the finding of recidiva, but the court noted the absence of specific legal reasoning and references to the lower court's motivation. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the strict requirements for admissibility in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610, 616 c.p.p.; An appeal in cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined by the lower court without providing new specific legal grounds or critical analysis of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility recidiva cassation appeal lack of legal grounds repetition of arguments facoltà di astenersi dal testimoniare domanda d'asilo di cittadino nigeriano persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019
Sez. 2 n. 36104 del 27/04/2017
Sez. U n. 35738 del 27/05/2010
Sez. F n. 35526 del 19/08/2013
Sez. 3 n. 33299 del 16/11/2016
Corte Cost. sent. n. 185 del 2015
Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.06.2000
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Ordinanza — n. 27766/2022 — snpen
Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific sentencing motivation requirements not met. The court ruled that detailed reasoning is only mandatory when the sentence is near the maximum or above average, and since the imposed penalty was close to the statutory minimum, the lower court's brief justification was sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine. The decision reinforces that judges have discretion to impose median or minimum sentences without extensive elaboration, provided the reasoning is not rudimentary. This case clarifies the threshold for requiring detailed sentencing arguments under Italian criminal procedure law. The ruling emphasizes that procedural requirements for motivation are tied to the severity of the penalty relative to the statutory range. Appellants must demonstrate that the sentence was excessive or near the maximum to trigger the need for exhaustive justification. The court's stance protects judicial efficiency while ensuring fairness in cases involving significant penalties. This precedent guides future appeals regarding the adequacy of sentencing explanations in criminal judgments. Lawyers must now carefully assess the penalty level before challenging the lack of detailed motivation in their appeals.
Ordinanza — n. 25479/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for vagueness and lack of critical analysis regarding mitigating circumstances in drug trafficking case.
Ordinanza — n. 22800/2025 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence for waived acquittal grounds.
Ordinanza — n. 20594/2022 — snpen
Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.
Ordinanza — n. 45362/2022 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds lacking legal basis.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASYR OMAR (CUI 04VATVM) nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 9809/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Omar Nasyr ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deduce, con un unico motivo, violazione di legge e vizio motiva- zionale in relazione alla ritenuta recidiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione) e afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illo- gica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere moti- vazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile 3.

La Corte territoriale offre una motivazione logica e del tutto congrua, non- ché corretta in punto di diritto - e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità - in termini di ritenuta recidiva. 3.1. Va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Ca- libè, Rv. 247838). In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in con- creto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della N. 9809/2025 R.G. condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con ade- guata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desu- mersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, veri- ficando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419). 3.2.

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di merito, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che corretta- mente sia stata applicata dal giudice di primo grado la recidiva, dal momento che i reati per cui è processo sono stati commessi dopo !a condanna ad anni tre e mesi nove di reclusione per pregresse attività di spaccio, dopo aver subìto misure cu- stodiali e dopo aver scontato la pena (trattasi, quindi, di recidiva anche "vera"). Inoltre, trattasi di soggetto che permane illegalmente sul territorio nazionale, es- sendo inottemperante all'ordine del Questore di lasciare l'Italia (fatto per il quale ha riportato ulteriore condanna).

Trattasi, in conclusione, secondo la logica e coerente motivazione del provve- dimento impugnato, di soggetto portatore di una pericolosità specifica, che giusti- fica l'aumento di pena collegato alla recidiva. I giudici del gravarne del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. 3.3. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr.

Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).N. 9809/2025 R.G.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm