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Ordinanza — n. 22998/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Art. 448 and generic second ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22998/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal manifestly unfounded and inadmissible. The appellant challenged a conditional suspended sentence and asset confiscation, arguing violations of procedural rules regarding the expression of will and erroneous application of confiscation laws. The Court rejected the first ground because the underlying plea bargain was ratified after a specific legislative amendment limiting admissible grounds, and dismissed the second ground as generic and lacking comparison with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the plea bargain was ratified after the legislative amendment limiting grounds, or if the second ground is generic and does not compare arguments with the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain ratification legislative amendment limits generic grounds rejection asset confiscation rules responsabilità penale dei minori accusa penale estratto del casellario giudiziale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod.
Art. 240 bis cod. pen.
309/1990, in relazione alla disposta confisca della somma di denaro, ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen.
Art. 85 bis D.P.R. n. 309/1990
pen., erronea applicazione dell'art. 85 bis D.P.R. n. 309/1990, in relazione alla disposta confisca della somma di denaro, ai sensi dell'art.
Art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
Quanto al primo motivo trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
art. 85 bis D.P.R. n. 309/1990
pen., erronea applicazione dell'art. 85 bis D.P.R. n. 309/1990, in relazione alla disposta confisca della somma di denaro, ai sensi dell'art.
art. 240 bis cod. pen
309/1990, in relazione alla disposta confisca della somma di denaro, ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
Orbene, se è vero che in relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro, né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato
309 del 1990, applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (tra le più recenti, Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv.
Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, El Khomri
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERA MIRKO nato a TRICASE il 02/10/2003 avverso la sentenza del 22/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe il gup del Tribunale di Lecce, su richiesta delle parti, ha applicato a Mirko Cera la pena, ridotta per il rito prescelto e condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 73, co. 5, D.P.R. n. 309/1990 (capo 1), 697 cod. pen. (capo 2), 707, ultima parte, cod. pen. (capo 3), tutti commessi in Taurisano il 23 maggio 2024. Ha disposto, altresì, la confisca del denaro e di quant'altro in sequestro. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due distinti motivi. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 448, comma 2, e 426, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. relativamente all'omesso accertamento circa l'espressione della volontà dell'imputato. della volontà dell'imputato. Con il secondo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 85 bis D.P.R. n. 309/1990, in relazione alla disposta confisca della somma di denaro, ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato.

3. Quanto al primo motivo trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza») e non è questo il caso.

4. Quanto al secondo motivo, lo stesso è parimenti inammissibile, a parte che per la genericità, ma perché non si confronta con gli argomenti spesi dalla sentenza impugnata. La Corte ha disposto la confisca del denaro in sequestro osservando che si tratta di somma sproporzionata rispetto al reddito laddove richiama il verbale di identificazione del Cera che ha dichiarato di essere disoccupato. Orbene, se è vero che in relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro, né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (tra le più recenti, Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 e Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, El Khomri, Rv. 285899 - 01), è tuttavia applicabile la cosiddetta confisca allargata, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., per effetto del rinvio dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, allorché il condannato non sia stato in grado di giustificare la provenienza del denaro o la sua proporzionalità rispetto a fonti lecite di guadagno.

Nel caso di specie dalla lettura della sentenza impugnata, si coglie in maniera evidente che i giudici di merito hanno proceduto per l'appunto alla confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990.

5. Alla inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025 La Con ra est. La Presidente Arena T Ferr ' Donate