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Ordinanza — n. 22997/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentencing are inadmissible unless they show clear legal errors in the penalty or qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22997/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeals filed by Cavallo and Grasso inadmissible under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. The appellants argued for a lighter sentence and different legal qualification, but the Court noted that appeals against plea bargain sentencing are strictly limited to clear legal errors regarding the penalty or the defendant's will. Since the appeals lacked specific factual evidence to prove an obvious error in legal qualification or an illegal penalty calculation, they were rejected as manifestly inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are admissible only for clear legal errors regarding the penalty or the defendant's will, excluding generic complaints about sentencing discretion or vague claims of incorrect legal qualification.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation admissibility legal qualification error penalty calculation clear legal error inadmissible appeal Code of Criminal Procedure gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 1 comma 51 della I. 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello -come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello -come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ord. n. 27
che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Boua- roua, Rv.
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
Sez. 6, ord. n. 45391 del 21/11/2024, Luongo
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
Sez. 5, Sentenza n. 5210 del 28/10/1999, Verdi
Sez. 6, Sentenza n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria
Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVALLO LUCREZIA nato a VITTORIA il 13/09/2003 GRASSO CARMELO nato a CALTAGIRONE il 04/12/2003 avverso la sentenza del 18/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAciatec:avvIIP5:WIE:perti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 9771/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Cavallo Lucrezia e Grasso Carmelo ricorrono, a mezzo del comune difen- sore, con due separati atti uguali, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata loro la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazio- nale in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, in punto di motivazione sul mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e alla congruità della pena Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

3. Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello -come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Inoltre, le proposte alle doglianze in punto di dosimetria della pena, peraltro assolutamente generiche, sono perciò manifestamente inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto ai soli casi di illegalità della pena. E, ancora, va rilevato che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giu- ridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostanzianti l'erro- nea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza.

Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato -e va qui ribadito- che l'erroneità della qualificazione giuridica dei fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata, N. 9771/2025 R.G. che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Boua- roua, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, pale- semente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in par- ticolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così Sez. 6 ord. 3108 del 08/01/2018, An- toci, Rv 272252; conf. ord. n. 45391 del 21/11/2024, Luongo, non mass.); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della de- nuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del prov- vedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018, Rv 272619); il che non è nel caso che ci occupa.

4. In ultimo, va ricordato che, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. , questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospettare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella specie) all'applicazione delle circostanze, che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, Sentenza n. 5210 del 28/10/1999 dep. 12000, Verdi, Rv. 215467).

E, ancora di recente, pur prima della novella di cui alla I. 103/2017, era stato ribadito che non potesse proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sentenza di patteggiamento, sotto il profilo dell'er- ronea concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove non sussistessero palesi illegalità della pena concordata e in quanto vi sia stata ratifica dell'accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura sem- plificata propria della sua motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146).

Va chiarito, infine, che, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047).N. 9771/2025 R.G.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascun