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Ordinanza — n. 22992/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22992/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22992/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Andí Leka ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Bergamo ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., della estinzione del reato e della mancanza di una condizione di procedibilità, 2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivo non proponibile in sede di, legittimità.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22992/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., della estinzione del reato e della mancanza di una condizione di procedibilità, 2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivo non proponibile in sede di, legittimità.

Parole chiave

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censura dell'accertamento dei fatti carenza di credibilità oggettiva mancata prova di parzialità accertamento insufficiente dei fatti testimone anonimo prova oggettiva

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., della estinzione del reato e della mancanza di una condizione di procedibilità, 2.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKA ANDI nato il 23/03/1992 avverso la sentenza del 09/01/2025 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dai Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Andí Leka ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Bergamo ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., della estinzione del reato e della mancanza di una condizione di procedibilità, 2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivo non proponibile in sede di, legittimità.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto dì correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

In particolare, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi dì errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eíd Sayed Ahmed Ahmed, Rv. 283023).

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna detricorrenttal pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025 La Co La residente Maria D r DEPOS