Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific argumentation against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Domenica Mosconi inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision regarding the extinction of the crime by prescription and the sentencing, alleging a lack of motivation concerning intent and the penalty. The court rejected these claims as generic and unspecific, noting that the lower court's judgment was properly reasoned based on established evidence and fell within judicial discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic and unspecific criticisms that fail to provide a reasoned argument against the specific findings of the lower court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCONI DOMENICA nato a BARI il 02/01/1961 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa in data 17 gennaio 2023 dal Tribunale locale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Domenica Mosconi, imputata del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 95, co.2, d.P.R. n. 115/2002, in relazione alla dichiarazione del 26 ottobre 2016, perché il reato è estinto per prescrizione. Ha rideterminato, invece, la pena, inflitta in relazione alla dichiarazione del 4 ottobre 2017, in anni uno di reclusione ed euro 500 di multa, pena sospesa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla contestata aggravante.
2. Avverso tale sentenza l'imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due distinti motivi. 2.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., mancanza di motivazione quanto ritenuta sussistenza del dolo. 2.2. Con il secondo lamenta il medesimo vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto entrambi i profili di doglianza si concretano in censure generiche e aspecifiche che non assolvono alla tipica funzione di critica argomentata, in quanto non si confrontano con la sentenza impugnata che, contrariamente a quanto si lamenta, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed è immune da vizi logico- giuridici. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha ben argomentato circa la sussistenza del dolo, in considerazione dell'obiettivo cui la condotta era orientata (foglio 3 della sentenza impugnata) e che è stato raggiunto.
Con riferimento al secondo motivo vale la pena ricordare che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197) 4.
Alla inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Deciso il 10 giugno 2025 La C liera est. a P