Cassation appeals against plea bargain sentencing are inadmissible except for specific statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeals by three defendants inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellants challenged the sentencing for alleged substantive and procedural violations, arguing the penalty was excessive. The Court ruled that once a plea agreement is ratified, only specific limited grounds allow cassation appeals, excluding general challenges to sentencing calculations or mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 444 e ss. c.p.p.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible except for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or illegality of the penalty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUERRA ANDREA nato a TREGNAGO il 22/04/1982 GJINAL EDUART nato a SHQIPTARE( ALBANIA) il 07/12/1988 PERDODA KRISTIAN nato il 07/12/1988 avverso la sentenza del 13/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA Oetteca3Actsg=abbegierztr, udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 9594/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Guerra Andrea, Gjinal Eduart e Perdoda Kristian ricorrono, a mezzo del comune difensore, con tre distinti ricorsi uguali, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata loro la pena richiesta ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena ritenuta ecces- siva. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".
Peraltro, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratifi- cato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospet- tare questioni e sollevare censure con riferimento all'applicazione delle circostanze ed alla entità della pena, che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'ef- fettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467).
E, ancora di recente, pur prima della novella di cui alla I. 103/2017, era stato ribadito che non potesse proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sen- tenza di patteggiamento, sotto il profilo dell'erronea concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove non sussistessero palesi illegalità della pena concordata e in quanto vi sia stata ratifica dell'accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura semplificata propria della sua motiva- zione (Sez. 6, Sentenza n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146).
Va chiarito, infine, che, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criter valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047).N. 9594/2025 R.G.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle