Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-appealable legal qualification error under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged error in legal qualification was not immediately evident from the indictment or the lower court's reasoning. The appellant argued that the conviction failed to correlate the facts with the legal characterization under Article 73 of the 1990 Code, but the Court held that such errors are only appealable if they constitute a manifest error. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation based on an alleged erroneous legal qualification is inadmissible unless the error is manifest and immediately discernible from the indictment and the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABEHHAR JAWAD nato il 21/06/1976 avverso la sentenza del 05/12/2024 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Jawad Abehhar ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo la mancata correlazione tra il fatto e la qualificazione giuridica data in sentenza che non tiene conto della riconducibilità del fatto contestato all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.
2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
In particolare, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed Ahnned, Rv. 283023).
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna detricorrenteal pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025 CEPOSOPRIN CANICal