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Ordinanza — n. 22987/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal grounds and lack of specific legal qualification arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22987/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Liberti Leonardo and Cherciu Emilia Luminita inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to qualify the drug trafficking facts as 'minor' despite a prior annulment of a precautionary order, citing specific evidentiary discrepancies. The court rejected this, ruling that the appeals lacked the required specific legal grounds and failed to adequately critique the lower court's comprehensive assessment of the offense's severity.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be admissible and specific; those merely reproducing arguments already examined by the lower court or lacking precise legal qualification grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking minor specific legal grounds lower court review procedural admissibility verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
Liberti Leonardo e Cherciu Emilia Luminita ricorrono, a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe lamentando con un unico motivo violazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
D.L. n. 146 del 2013
2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv.
legge n. 10 del 2014
in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n.
legge 16.5.2014 n. 79
10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modifi- cazioni il decreto-legge 20.3.2014 n.
decreto-legge 20.3.2014 n. 36
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
Liberti Leonardo e Cherciu Emilia Luminita ricorrono, a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe lamentando con un unico motivo violazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e vizio motivazionale in punto di mancata qualificazione giuridica dei fatti secondo la fattispecie lieve.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 11896/2023
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018
Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010
14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv.
Sez. U, n. 17 del 21/06/2000
247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv.
Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015
anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv.
Sez. 3, 32695 del 27/03/2015
Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv.
Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LIBERTI LEONARDO nato a VICO DEL GARGANO il 22/05/1963 CHERCIU EMILIA LUMINITA nato il 05/03/1986 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 9584/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Liberti Leonardo e Cherciu Emilia Luminita ricorrono, a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe lamentando con un unico motivo violazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e vizio motivazionale in punto di mancata qualificazione giuridica dei fatti secondo la fattispecie lieve.

Lamenta, in particolare, che la Corte territoriale non si sia confrontata con l'annullamento dell'ordinanza cautelare ad opera del Tribunale di Bari e con il con- solidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la reiterazione delle condotte di spaccio non è incompatibile con l'ipotesi lieve (cfr. Sez. 6 n. 11896/2023). Non si è considerato, in particolare, come era avvenuto in sede cautelare, che solo 5 episodi di spaccio hanno trovato conferma nella perquisizione degli acqui- renti (trovati, peraltro, in possesso di una singola dose di cocaina) mentre 20 solo attraverso videoregistrazioni, che hanno potuto documentare solo il passaggio di un piccolo involucro dall'imputato all'acquirente).

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

3. I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del perché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incriminatrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata), per via del numero elevato di cessioni che evidenzia una sistematicità dell'attività di spac- cio e quindi una portata non irrilevante e in tal senso non può definirsi di lieve entità.‹.

N. 9584/2025 R.G. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di que- sta Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modifi- cazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di inci- denza sul giudizio (così Sez.

U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'at- tenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). Va anche evidenziato che, seppure è stata in talune occasioni riconosciuta la forma lieve del reato contestato in casi in cui la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta è stata superiore rispetto a quella del caso qui in esame, la più recente giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito il principio secondo cui in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno rico- nosciuto la minore gravità del fatto, posto che, come da sempre detto, per l'ac- certamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento comples- sivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319 - 01). 3 0)i N. 9584/2025 R.G.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila cias