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Ordinanza — n. 22985/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22985/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22985/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Michele Dazzeo ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 73, co.1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, lamentando erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22985/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema del cd. "patteggiannento in appello", introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01).

Parole chiave

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sanzioni penali multa disciplinare all'avvocato remissione della pena pene condizionali pena convenzionale riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Michele Dazzeo ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
309, lamentando erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAZZEO MICHELE nato a CERIGNOLA il 13/03/1987 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Michele Dazzeo ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 73, co.1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, lamentando erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

2. Rilevato che, dopo avere proposto appello, il ricorrente dinanzi alla Corte territoriale ha concordato la pena, rinunciando a tutti i motivi di gravame salvo quello relativo al trattamento sanzionatorio chiedendo applicarsi la pena di mesi dieci di reclusione e 1.800 euro di multa.

3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema del cd. "patteggiannento in appello", introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01).

Si è, pertanto, ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) nonché il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, poiché l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025 La Co era est. Mari DePosnrAirix -4" IN CANOE