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Ordinanza — n. 22981/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for genericity of grounds regarding drug trafficking conviction and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22981/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mimmo Mastropasqua inadmissible due to the generic nature of his arguments against the lower court's decision. The appellant claimed logical flaws regarding his conviction for drug trafficking involving 17 doses of cocaine and weighing instruments, but failed to provide specific legal or factual reasons linking his claims to the contested ruling. The court ruled that without a clear correlation between the defense's arguments and the specific reasoning of the appealed judgment, the appeal lacks the requisite specificity required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lacking the necessary connection between the arguments presented and the specific reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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generic grounds appeal drug trafficking conviction inadmissible appeal specificity requirement sentencing reasoning altri capi d'accusa testimone a carico accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROPASQUA MIMMO nato a BARI il 11/04/1998 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato (3-1U4-1-10 la sentenza emessa dal Tribunale di Trani il 3 Crnar2 2022 che aveva condannato Mimmo Mastropasqua alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 1.032,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, co.5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.

2. L'imputato propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà.

3. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni difensive sono generiche, quindi prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. La motivazione fornita dalla Corte territoriale è esaustiva e non manifestamente illogica. La Corte territoriale, con ragionamento correttamente argomentato, alle pagine 3 e 4 della sentenza indica compiutamente le ragioni per le quali le doglianze difensive con le quali si chiedeva l'assoluzione dell'imputato e, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche un più mite trattamento sanzionatorio, ha evidenziato non solo il dato ponderale della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato (17 dosi di cocaina e una pietra della medesima sostanza stupefacente del peso di 10,55 grammi) ma vieppiù i diversi strumenti atti alla pesatura e al confezionamento delle singole dosi, indice ritenuto univoco della destinazione alla cessione a terze persone.

Come pure, la Corte, facendo corretta applicazione dei principi di legittimità in subiecta materia ha ritenuto insussistenti elementi di segno positivo dai quali far discendere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Vale la pena rammentare che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca, come nel caso in esame, ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez.4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025. 0( La / Presidente