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Ordinanza — n. 22977/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on cannabis cultivation charges due to lack of specific factual criticism against lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22977/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting both the claim of insufficient motivation regarding property attribution and the argument that the substance lacked drug-producing efficacy. The court found the appellant's arguments were merely repetitive of previously rejected criticisms without engaging with the specific factual reasoning of the lower courts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the lower courts without providing specific, substantive criticism of the reasoning used to establish the facts and legal qualification.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility cannabis cultivation offense lack of specific criticism repetitive arguments rejection property attribution evidence traffico aggravato di cocaina delitto contro l'ambiente testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 73 D.P.R. 309/1990
Nazario Carovilla ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza emessa dal gup di Foggia in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020, Caruso
Proprio le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020, Caruso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROVILLA NAZARIO nato a SAN SEVERO il 24/02/1985 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nazario Carovilla ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza emessa dal gup di Foggia in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere coltivato 136 piantine di cannabis indica, e lo ha affidato a due motivi. Con il primo deduce vizio di motivazione, sotto il profilo della omessa o contraddittorietà della stessa con riferimento alla attribuibilità della coltivazione all'imputato, laddove già il primo giudice aveva assolto l'imputato dalla detenzione di droga, e armi all'interno di un garage, rilevando l'impossibilità di stabilire con certezza la riconducibilità di quanto rinvenuto all'interno del suddetto, stante la detenzione patita dal Carovilla. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine all'inquadramento giuridico della condotta contestata stante la mancanza di offensività della condotta riferita all'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile.

2. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Il primo motivo prefigura una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. La Corte territoriale ha messo in evidenza come l'assoluzione dell'imputato per il reato di detenzione di sostanze stupefacente e delle armi aveva trovato la propria ragion d'essere nella circostanza che il garage all'interno del quale risultavano custodite fosse di proprietà di una ditta di cui era socio tale Massimo Marchegiani che l'aveva affittato a tale Cipriani Giovanni.

Il Marchegiani consegnava la copia del documento di identità sul quale, tuttavia, era riportata la fotografia del Carovilla, il quale frattanto il 25 aprile 2017 veniva tratto in arresto per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale e poi, il 27 aprile 2017 posto agli arresti domiciliari presso il suo domicilio sito in c.da Pezze Cercola sito in San Severo. Proprio nel capannone posto nelle adiacenze della sua abitazione venivano rinvenute le 136 piantine di cannabis indica di altezza variabile tra i 6 e i 9 centimetri, collocate in quattro plateau di polistirolo, tipicamente usati in agricoltura, nonché sei bicchieri di plastica di medie dimensioni contenenti sei piantine della medesima sostanza.

Dunque, a differenza del garage, il capannone era attiguo all'abitazione del Carovilla. Con ciò il ricorso non si confronta ma, soprattutto, non si confronta con quanto si legge a pagina 5 della motivazione giLv laddove si legge che lo stesso Carovilla dichiarava che quanto rinvenuto e menzionato rientrava nella sua esclusiva proprietà. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo. La motivazione sul punto è esaustiva e congruamente argomentata. La Corte territoriale, invero, ha fatto buon governo dei principi sanciti da questa Corte in tema di coltivazione di sostanze stupefacenti.

Proprio le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020, Caruso, Rv. 278624 - 02) hanno chiarito che «il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente».

3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025 La C liera est. La Mari rena Don G D IN EPOSITATA CA