Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22974/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate court revocation of suspended sentence for hit-and-run driver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22974/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Stefano Belletti inadmissible, upholding the appellate court's decision to revoke his suspended sentence for a hit-and-run offense. The court found the lower court's reasoning on criminal liability, the absence of generic mitigating circumstances due to prior convictions, and the revocation of probation based on subsequent similar crimes to be legally sound and adequately motivated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 168, co. 1, n. 1 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Supreme Court rejects appeals where the lower court's findings on criminal liability, the exclusion of mitigating circumstances, and the revocation of probation are logically derived from the facts and properly motivated, rendering them immune from review.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocation of suspended sentence hit and run offense generic mitigating circumstances discretionary penalty substitution inadmissible appeal prior criminal record procedural costs lesioni personali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 168, co. 1, n. 1 cod. pen.
In applicazione dell'art. 168, co.
Art. 58, co. 1 della L. 689/1981
3.4 Con riferimento poi al quarto ed ultimo motivo di ricorso, è necessario rilevare che l'applicazione delle pene sostitutive non è automatica ma è rimessa al potere discrezionale del giudice ai sensi dell'art. 58, co.1 della L.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 62 bis cod. pen
La Corte territoriale, con giudizio immune da vizi di illogicità, ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., sulla base della assenza di circostanze positive rilevanti in tale senso, e dell'intensità del dolo nella commissione del reato (pag.
art. 133 cod. pen
689/1981 che richiama l'art. 133 cod. pen.
art. 590 bis cod. pen
pen., i giudici di appello hanno ritenuto non ricorrere i presupposti per la concessione del detto beneficio avendo il Belletti, nei cinque anni successivi alle precedenti condanne, commesso altro reato della stessa indole (la Corte in particolare richiama il precedente per il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
271269, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3 n. 9707 del 16/02/2024
Sez. 3 n. 9707 del 16/02/2024; Sez.
Sez. 7, ord. n. 6180 del 14/02/2025
9707 del 16/02/2024; Sez. 7, ord. n. 6180 del 14/02/2025; Sez.
Sez. 7, ord. n. 6159 del 14/02/2025
6180 del 14/02/2025; Sez. 7, ord. n. 6159 del 14/02/2025).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLETTI STEFANO nato a TRIESTE il 27/02/1990 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale locale, emessa il 13 maggio 2022, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di prime cure, e ha confermato nel resto la decisione che aveva condannato Stefano Belletti alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il reato di cui all'art. 189, comma 6 d. Igs. n. 285 del 30 aprile 1992.

2. L'imputato propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello formulando quattro motivi. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pronuncia di responsabilità penale a suo carico; con il secondo lamenta violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo violazione di legge per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; e con il quarto violazione di legge per la mancata applicazione delle pene sostitutive.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 II primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (pag. 5 e 6). La pronuncia di responsabilità a carico del Belletti, confermata in sede di appello, risulta logicamente motivata ed è coerente con le emergenze acquisite. La dinamica del fatto è stata ricostruita, innanzitutto, attraverso i filmati delle telecamere presenti sul luogo dell'incidente che hanno immortalato il momento della collisione tra i veicoli e quello successivo in cui il Belletti scendeva dall'auto e, dopo un brevissimo lasso di tempo (circa 45 secondi), si allontanava dal luogo del sinistro rimettendosi alla guida dell'auto.

E' stato evidenziato, contrariamente a quanto si assume con il ricorso, che tra la persona offesa e l'imputato non vi fosse stato nessuno scambio dei dati identificativi, non avendo il sig. Volli alcun supporto cartaceo o elettronico dove poter appuntare il luogo presso il quale si sarebbero dovuti incontrare con il Belletti (a dispetto di quanto sostenuto dall'imputato). E' stato, ritenuto il dolo nella condotta dell'imputato, idoneo ad integrare il reato di cui all'art. 189, co.6 D.Lvo. 285/1992. La decisione è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui i delitti di fuga dopo un investimento e di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, rispettivamente previsti dall'art.189, commi 6 e 7, Cod. strada, costituiscono fattispecie di pericolo, autonome e indipendenti, aventi diversa oggettività giuridica, in quanto la prima è finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti responsabili di fatti lesivi dell'altrui integrità fisica nella circolazione stradale e alla ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre la seconda, che si realizza in un momento successivo, è volta ad assicurare, nella medesima prospettiva solidaristica, il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è ravvisabile il concorso materiale tra di esse (Sez. 4 n. 3381 del 23/11/2023, Rv. 285676;

Sez, 4 n. 28785 del 21/04/2023, Rv. 284807). 3.2 II secondo motivo attiene al trattamento punitivo benché sia sorretto da idonea e non illogica motivazione (pag. 6 e 7). La Corte territoriale, con giudizio immune da vizi di illogicità, ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., sulla base della assenza di circostanze positive rilevanti in tale senso, e dell'intensità del dolo nella commissione del reato (pag. 7). Infatti, alla luce della precedente condanna risalente al 2017 in cui il Belletti era stato coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale era stato sottoposto ad un procedimento penale, i giudici hanno adeguatamente desunto l'interesse dell'imputato a sfuggire all'identificazione nel sinistro di cui si discorre.

Va, in proposito, ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 3.3 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo cui si lamenta la revoca del beneficio della sospensione condizionale (pag. 7).

In applicazione dell'art. 168, co. 1, n. 1, cod. pen., i giudici di appello hanno ritenuto non ricorrere i presupposti per la concessione del detto beneficio avendo il Belletti, nei cinque anni successivi alle precedenti condanne, commesso altro reato della stessa indole (la Corte in particolare richiama il precedente per il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. commesso il 24.10.2017, irrevocabile il 19.10.2020, titolo 3 in relazione al quale era già stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena e con ordinanza del 21.11.2023 del Tribunale di Sorveglianza di Trieste era stata applicata la detenzione domiciliare).

Con tutto questo il ricorso non si confronta. 3.4 Con riferimento poi al quarto ed ultimo motivo di ricorso, è necessario rilevare che l'applicazione delle pene sostitutive non è automatica ma è rimessa al potere discrezionale del giudice ai sensi dell'art. 58, co.1 della L. 689/1981 che richiama l'art. 133 cod. pen. In particolare, nel caso di specie, i giudici hanno evidenziato i precedenti penali specifici quali indici della capacità a delinquere dell'imputato e dell'intensità del dolo nella commissione del reato di cui oggi è processo (pag. 7).

La decisione è conforme ai principi espressi da questa Corte secondo cui il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale di decidere sulla sostituzione della pena detentiva, è vincolato alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 3 n. 9707 del 16/02/2024; Sez. 7, ord. n. 6180 del 14/02/2025; Sez. 7, ord. n. 6159 del 14/02/2025).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am