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Ordinanza — n. 22970/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic mitigating circumstances and confiscation under Art. 444 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22970/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant could not challenge the application of Article 444 of the Code of Criminal Procedure regarding generic mitigating circumstances. The appellant argued for a lack of reasoning on mitigating factors and the confiscation of seized funds, but the Court noted that post-2017, such appeals are limited to specific grounds like legal qualification errors. Furthermore, the Court affirmed the confiscation was legally sound given the disproportion between the defendant's income and the seized amount, which lacked credible justification.

Regesto Legislator

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.; Art. 62 bis cod. pen.; Art. 240-bis cod. pen. Appeals against plea-bargain sentencing judgments are restricted to specific grounds; generic challenges to mitigating circumstances or sentencing amounts are inadmissible once the agreement is ratified, and confiscation orders based on income disproportion and lack of proven legitimate origin are upheld.

Parole chiave

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plea bargain appeal generic mitigating circumstances confiscation of assets inadmissible appeal drug trafficking income gioventù procedura di protezione degli adulti domanda d'asilo di curdo turco

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Toure Abdou ricorre, a mezzo del proprio difensore avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ex art. 444 cod.
Art. 62 bis cod. pen.
carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.; b.
Art. 240-bis cod. pen.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha assolto correttamente all'onere mo- tivazionale imposto dall'art. 240-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Legge 23.6.2017 n. 103
Ed invero, quanto al primo motivo lo stesso non era proponibile in quanto, a decorrere dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23.6.2017 n. 103, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr.
art. 444 cod. proc. pen
Toure Abdou ricorre, a mezzo del proprio difensore avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., articolando due motivi di ricorso: a.
art. 62 bis cod. pen
carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.; b.
art. 240-bis cod. pen
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha assolto correttamente all'onere mo- tivazionale imposto dall'art. 240-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 5210 del 28/10/1999
Sez. 6, Sentenza n. 42837 del 14/5/2013
Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004
ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv.
Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024
(Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, Aida, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURE ABDOU nato il 15/03/2002 avverso la sentenza del 29/01/2025 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 9079/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Toure Abdou ricorre, a mezzo del proprio difensore avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., articolando due motivi di ricorso: a. carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.; b. vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro sequestrato.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2.11 ricorso inammissibile. 2.1. Ed invero, quanto al primo motivo lo stesso non era proponibile in quanto, a decorrere dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23.6.2017 n. 103, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applica- zione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura dì sicurezza".

Sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. , questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella specie) all'applicazione delle circostanze ed alla entità della pena, che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata ve- rifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, Sentenza n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467).

E, ancora di recente, pur prima della novella di cui alla I. 103/2017, era stato ribadito che non potesse proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sen- tenza di patteggiannento, sotto il profilo dell'erronea concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove non sussistessero palesi illegalità della pena concordata e in quanto vi sia stata ratifica dell'accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura semplificata propria della sua motiva- zione (Sez. 6, Sentenza n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146).

Va chiarito, infine, che, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto N. 9079/2025 R.G. ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto pro- spetta, inoltre, enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la condanna o l'applicazione pena per uno dei reati indicati nel catalogo elencato nell'art. 240-bis cod. pen- tra i quali, per effetto della modifica apportata all'art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis del dl. 7i5 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159) rientra la fatti- specie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esi- stenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica ed il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.

In tema di stupefacenti, la giurisprudenza ha inoltre chiarito che, nei casi di traffici di modesta entità - cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante im- porto - l'accertamento del requisito della sproporzione tra possidenze dell'impu- tato e redditi leciti richiede una motivazione tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente disposto la confisca della somma di euro 240,90 a carico di un im- putato, già più volte condannato per reati in materia di droga, senza fissa dimora, privo di un'occupazione stabile, che aveva genericamente addotto la provenienza di una parte della somma in questione dall'attività di commerciante ambulante, senza tuttavia fornire indicazioni precise in merito alla stessa). (Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, Aida, Rv. 286254 - 01).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha assolto correttamente all'onere mo- tivazionale imposto dall'art. 240-bis cod. pen., attesa la mancanza di giustificazioni plausibili circa le ragioni del possesso della somma di denaro sequestrata, nonché la sussistenza di elementi sintomatici della sua provenienza illecita, avendo l'im- putato appena effettuato una cessione di stupefacenti ed essendo stato trovato in possesso di una somma non esigua, specie se rapportata alle sue condizioni di vita, ritenuta con ragionevole certezza provento dell'attività di spaccio.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 9079/2025 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in