Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of admissibility and discretionary sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Avallone Maurizio inadmissible, upholding his conviction for drug trafficking. The appellant argued for reduced sentencing based on changed personal circumstances and alleged lack of motivation regarding the crime's severity. The court rejected these claims, stating that factual assessments of responsibility and sentencing discretion fall outside the scope of appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals challenging the factual basis of criminal liability or the discretionary determination of the penalty are inadmissible as they exceed the scope of the admissibility review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVALLONE MAURIZIO nato a NAPOLI il 31/08/1975 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; 61.1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa in data 30 maggio 2022 dal Tribunale di Pescara che aveva condannato Avallone Maurizio alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.350 di multa per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso formulando tre motivi: con il primo lamenta mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell'Avallone; con il secondo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, co.5 D.P.R. 309/1990; con il terzo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio che non ha tenuto conto della attuale condizione dell'imputato, che è completamente cambiato rispetto all'epoca dei fatti, assai risalenti nel tempo e che si pongono in stridente contrasto con la finalità rieducativa della pena.
3. Letta la memoria depositata dal difensore, ad avviso di questo Collegio, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. 3.1 Il primo motivo è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità. La pronuncia di responsabilità penale a carico di Avallone è stata confermata in secondo grado, alla luce delle risultanze probatorie acquisite. La vicenda è stata dettagliatamente ricostruita dalla Corte di appello (pag. 6), che ha messo in evidenza l'accordo raggiunto tra Avallone ed il D'Ermilis e desunto dalle numerose intercettazioni telefoniche nonché dagli sms, al fine di incontrarsi il giorno a cui risale il fatto oggetto dell'imputazione (27.03.2007).
I giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908; Sez. 2, n. 51551 del 04/1272019, Rocco, Rv. 278231), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede. 3.2 Il secondo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 6). La Corte nega il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73, D.P.R. 309/1990, valorizzando in particolare l'ingente quantità dello stupefacente e la qualità dello stesso, oltre agli ulteriori elementi emersi nella fattispecie concreta (i mezzi e le modalità dell'azione) idonei a ritenere il fatto di particolare allarme sociale.
La pronuncia è pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, sia per l'applicazione che per l'esclusione dell'art. 73, comma 5, d.P . R. n. 3 0 9 / 1 9 9 0, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti) (cfr. Sez.6, n. 45694 del 28/09/2016, Rv. 268293; Sez. 6, n.27809 del 05/03/2013 Rv.255856;
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). 3.3 II terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché volto a prefigurare un asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato. A riguardo, è opportuno ricordare che, in punto di pena, il giudice esprime un giudizio di fatto estraneo al sindacato di legittimità, purché non sia contraddittorio e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596).
4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricQrrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila& versar alla Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025. Lo C La Presidente Mari D