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Ordinanza — n. 22965/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and cites unrelated crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22965/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a manifestly unfounded lack of specificity in the grounds raised. The appellant argued for violation of Article 337 of the Penal Code regarding resistance to a public official, which was not part of the original charges. The court rejected this because the argument was generic, lacked factual support, and concerned a crime entirely extraneous to the trial.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lacking specificity, and assertive without legal or factual basis, particularly when they concern a crime unrelated to the trial.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded extraneous crime Article 616 procedure domanda d'asilo di rom richiedente l'asilo mongolo riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione, in ordine al mancato accertamento degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 110 cod. pen.
Art. 75, comma 5 d.P.R., n. 309/1990
artt. 110 cod. pen
art. 337 cod. pen
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Lo stesso, in particolare, si limita a prospettare deduzioni generiche e prive delle ra- gioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste (sul contenuto essen- ziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSTAFA MOHAMED MOHAMED IBRAHIM (CUI 04XCVPA) nato il 03/05/1998 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 8830/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Moustafa Mohamed Mohamed Ibrahim ricorre, a mezzo del proprio di- fensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale locale del 29 settembre 2023, lo ha condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 75, comma 5 d.P.R., n. n. 309/1990. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione, in ordine al mancato accertamento degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolu- tamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, si limita a prospettare deduzioni generiche e prive delle ra- gioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste (sul contenuto essen- ziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione), altresì articolando un motivo di impugnazione afferente a un reato, quello di cui all'art. 337, cod. pen., estraneo all'imputazione di cui al presente giudizio.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così