Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22963/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because appellant waived all grounds for appeal by agreeing to the sentence at the territorial court level.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22963/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously agreed to the sentence at the territorial court level, thereby waiving all grounds for appeal. Although the appellant later requested a specific sanction treatment, this did not override the preclusive effect of the initial agreement on the entire proceedings. The court ruled that such a waiver bars any subsequent cassation request regarding the same matter.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599 bis c.p.p.; Art. 1, comma 56, legge n. 103/2017: An agreement to the sentence at the territorial court level constitutes a waiver of all appeal grounds, rendering any subsequent cassation appeal inadmissible due to the preclusive effect of the party's disposition.

Parole chiave

Generato dall'IA
patteggiamento in appello rinuncia all'impugnazione inammissibilità ricorso effetto preclusivo accordo sulla pena motivi di cassazione condono delle spese procedurali attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599 bis cod. proc. pen.
Hamid Mengad ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt.
Art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
309, lamentando erronea applicazione con riferimento all'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Art. 129 cod. proc. pen.
309, lamentando erronea applicazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. e 73, co.
art. 599 bis cod. proc. pen
Hamid Mengad ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
309, lamentando erronea applicazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENGAD HAMID nato il 23/04/1972 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Hamid Mengad ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, lamentando erronea applicazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. e 73, co. 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

2. Rilevato che, dopo avere proposto appello, il ricorrente dinanzi alla Corte territoriale ha concordato la pena, rinunciando a tutti i motivi di gravame salvo quello relativo al trattamento sanzionatorio chiedendo applicarsi la pena.

3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema del cd. "patteggiamento in appello", introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 maggio 2025 La Co liera est. r DEPOSITATA La P es)d nte Maria ena 4 CANCF ERA Don