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Ordinanza — n. 22961/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for legal error in plea bargain sentencing due to lack of manifest error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22961/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it relied on a non-justiciable ground under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the sentencing for drug trafficking, arguing a legal error in the qualification of facts within a plea bargain ratified after the 2017 law reform. The court ruled that such appeals are limited to manifest errors and rejected the vague claim as not immediately evident from the indictment or judgment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are restricted to specific grounds, and legal error claims are admissible only if they constitute a manifest error immediately evident from the indictment and judgment.

Parole chiave

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plea bargain sentencing manifest legal error Cassation appeal admissibility drug trafficking charges Code of Criminal Procedure facoltà di astenersi dal testimoniare asserzione difendibile rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
pen., deducendo la mancata correlazione tra il fatto e la qualificazione giuridica data in sentenza che non tiene conto della riconducibilità del fatto contestato all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
Art. 616, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 73 d.P.R. 309/1990
pen., deducendo la mancata correlazione tra il fatto e la qualificazione giuridica data in sentenza che non tiene conto della riconducibilità del fatto contestato all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed Ahmed, Rv. 283023
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGBLEY LOVE ATSU nato il 06/06/1969 avverso la sentenza del 27/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI NORD udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; yr,

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Love Atsu Agbley ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Napoli Nord ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta,. ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., deducendo la mancata correlazione tra il fatto e la qualificazione giuridica data in sentenza che non tiene conto della riconducibilità del fatto contestato all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiannento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

In particolare, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed Ahmed, Rv. 283023).

Nella fattispecie, la sentenza impugnata dà atto dell'arresto in flagranza dell'imputato mentre cedeva sostanza stupefacente del tipo eroina per l'importo di 50 euro nonché del rinvenimento, presso la sua abitazione, di cocaina per un peso di 6.6. grammi diviso in nove palline di cellophane nonché di 168,9 di eroina già suddivisa in ovuli e palline.3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025 La C liera est. La 'dente Mari sa Arena Do a AI Ferr