Italian court dismisses appeal claiming sentencing was arbitrary based solely on drug count without considering other factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was generic and failed to specifically address the trial court's reasoning. The defendant argued that the sentence was based only on the number of drug doses, ignoring the specific types of substances and prior convictions. The court rejected this, noting that sentencing discretion allows judges to weigh multiple criteria under Article 133 of the Penal Code, and the lower court provided a sufficient justification for the penalty within the statutory range.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a criminal sentence is inadmissible if it is generic and does not specifically confront the exhaustive and reasoned motivation of the lower court, as sentencing discretion permits judges to evaluate multiple criteria beyond mere drug quantity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP GOURA nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 25 luglio 2024 dal Tribunale locale che aveva condannato Goura Diop per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990.
2. L'imputato ricorre avverso tale sentenza lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio determinato solo ed esclusivamente sul numero delle dosi, 24 ovuli contenenti due diversi tipi di droghe pesanti.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e non si confronta con la motivazione esaustiva e congruamente argomentata. La Corte territoriale, invero, ha dato conto della diversa tipologia di sostanze pesanti detenute, pronte per essere immesse sul mercato e ha, inoltre, posto l'accento sulle precedenti condanne riportate per il medesimo titolo di reato. Sulla scorta di ciò, rigettata la doglianza, oggi riproposta, ha ritenuto giustificato il "pur minimo" scostamento dal minimo della pena della norma violato, peraltro, ricompreso entro i valori edittali medi.
In proposito va rammentato il principio secondo cui la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. Il sindacato di legittimità è, infatti, ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196).
6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese —4 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. iL 0._ Deciso il 10(m -gio 2025 r DE:p0_SITAM eRiA CI\NG