Cassation appeals against plea bargain sentencing are inadmissible except for specific grounds regarding the defendant's will or legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Carvajal Lozano and Medina Contreras inadmissible. The appellants argued that the preliminary judge failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals are strictly limited to issues regarding the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal misclassification, or illegality of the penalty, excluding arguments about omitted condition assessments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Cassation appeals against plea bargain sentencing are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the sentence, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARVAJAL LOZAN WILSON ANDRES ( CUI 05L6PP2 ) nato il 07/10/1990 MEDINA CONTRERAS LUIS ALBERTO ( CUI 06EPSTI ) nato il 12/01/1994 avverso la sentenza del 20/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Wilson Andres Carvajal Lozano e Luis Alberto Medina Contreras ricorrono avverso la sentenza con la quale il G.u.p. di Bolzano ha applicato loro la pena ex art. 444 cod. proc. peri. per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 2 e 5, 61, n. 7 cod. pen.; considerato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.); ed è, per l'appunto, «inammissibile» - poiché non rientra nelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); - che entrambi i ricorsi, che contengono il medesimo ordine di censure, denunciano in maniera assertiva la carenza di motivazione in relazione al difetto dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis