Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22955/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to cite specific evidence or challenge discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22955/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Madia inadmissible, ruling that the first two grounds failed to properly challenge the lower court's reasoning or cite specific evidence. The third ground was rejected as unfounded because the district court logically considered Madia's prior criminal record and lack of favorable conduct when exercising its discretionary power under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and Madia was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it merely offers an alternative factual reconstruction without formally challenging the reasoning or citing specific evidence, and if it attempts to re-evaluate the court's discretionary assessment of mitigating circumstances based on the defendant's prior record.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal discretionary power prior criminal record mitigating circumstances factual reconstruction court costs fine fund ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADIA ANTONIO nato a COSENZA il 19/11/1971 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Antonio Madia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2 cod. pen., nonché agli artt. 110, 493 ter 615-ter cod. pen.; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si lamenta l'illogicità della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità per i reati ascritti all'imputato, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto difensivo e il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); il che esime dal dilungarsi per rimarcare che la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi manifestamente illogica; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), evidenziando come egli avesse già riportato condanna penale e difettasse qualsivoglia condotta passibile di favorevole apprezzamento; e tale iter non può essere utilmente censurato in questa sede perorando un diverso apprezzamento di fatto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così